Cos'è il pass verde per lo spostamento tra Regioni: chi può averlo e come
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Direttore: Alessandro Plateroti

Come funziona il pass verde per lo spostamento tra Regioni: chi può ottenerlo e come

Coronavirus Covid

Cos’è il pass verde per lo spostamento tra Regioni: chi può richiederlo e come. Quanto dura e a cosa serve.

Con il decreto di fine aprile, quello delle prime riaperture, arriva il pass verde (o certificazione verde), il documento che consente di spostarsi anche tra Regioni di colore diverso per motivi di turismo. Nel caso in cui si fosse sprovvisti di questo certificato, gli spostamenti tra Regioni in zona Gialla saranno possibili, mentre gli spostamenti tra Regioni di colore diverso saranno vietati se non per motivi di lavoro, salute o necessità. Ma proviamo a riordinare le informazioni e a chiarire le idee.

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Decreto Riaperture, zona Gialla e spostamento tra Regioni

Dal prossimo 26 aprile torna in vigore la zona Gialla. Per la precisione un Giallo rafforzato, dove si allenteranno le misure soprattutto per quanto riguarda le attività all’aperto.

Per quanto riguarda gli spostamenti, dal 26 aprile è possibile spostarsi liberamente tra Regioni in zona Gialla. Invece, si legge nella bozza del decreto circolata nella giornata del 20 aprile, “gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in zona arancione o rossa sono consentiti ai soggetti muniti delle certificazioni verdi“.

Questo pass verde consente di spostarsi anche tra regioni in zona Arancione e in zona Rossa per motivi di turismo. Nel caso in cui si fosse sprovvisti del pass, sarà possibile spostarsi tra Regioni in zona Gialla ma non sarà possibile spostarsi tra Regioni di colore diverso se non per motivi di lavoro, salute o necessità.

Carabinieri
Carabinieri

Cos’è il pass verde, chi può ottenerlo e come

Il pass verde viene rilasciato alle persone che hanno concluso il ciclo di vaccinazione, alle persone che hanno contratto il Covid e sono guarite o alle persone che si sono sottoposte ad un test rapido o molecolare. Il test deve essere fatto nelle ore immediatamente precedenti e ovviamente deve aver dato un esito negativo. Per la precisione la certificazione del tampone ha una validità di 48 ore e viene rilasciata dalle strutture nelle quali si fa il test. Il documento viene rilasciato su richiesta del diretto interessato. La certificazione verde vale sei mesi e può essere in formato cartaceo o digitale. Ovviamente il pass green non è più valido se nel corso dei sei mesi il titolare risulta positivo al Covid.

“Il decreto prevede l’introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette “certificazioni verdi Covid-19”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea“, si legge nel comunicato stampa con il quale il governo ha presentato il nuovo decreto.

Coronavirus
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Le sanzioni

Esiste ovviamente il rischio che vengano alterati i documenti o i risultati, e il governo ha deciso di tutelarsi inserendo una serie di sanzioni per i furbetti del pass.

“Se alcuno dei fatti previsti dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482, 489, anche se relativi ai documenti informatici di cui all’articolo 491- bis, del codice penale, ha ad oggetto le certificazioni verdi Covid-19 di cui all’articolo 10, comma 2, si applicano le pene stabilite nei detti articoli, aumentate di un terzo. Se la certificazione verdi Covid-19 contraffatta o alterata è utilizzata per svolgere attività o compiere spostamenti vietati ai sensi del presente decreto, si applicano anche le relative sanzioni amministrative previste dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”, si legge nella bozza del decreto.

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ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2021 17:11

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